Licenziamento per giustificato motivo oggettivo per inidoneità del lavoratore alla prestazione

Il Tribunale di Taranto con ordinanza del 1° settembre 2006, chiamata a pronunciarsi in un procedimento cautelare, in tema di legittimità di licenziamento irrogato ad un lavoratore non ritenuto più idoneo alla prestazione dal datore di lavoro, ha statuito che la fattispecie non possa essere ricondotta alla categoria del licenziamento ontologicamente disciplinare, e, come tale, soggetta alla procedura ex art. 7 Statuto dei Lavoratori. In particolare, il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causato da sopravvenuta ed accertata impossibilità soggettiva alla prestazione di un lavoratore che, nel corso degli anni, aveva subito numerosi infortuni sul lavoro, pur nello svolgimento di mansioni diverse, ed anche non prettamente produttive ma semplicemente indirette e complementari rispetto al ciclo produttivo, mettendo in pericolo sé stesso ed i colleghi di lavoro. Il Giudice ha rilevato come questa condotta del lavoratore, seppure incolpevole, concretasse un inadempimento tale da rendere non più di interesse per il datore di lavoro la sua prestazione, ben potendo essa comportare il rischio di notevoli ripercussioni sull’organizzazione e sul funzionamento del lavoro. Infine, il lavoratore non aveva mai contestato l’attività di formazione e di prevenzione ex D.Lgs. 626/94 del datore di lavoro, né la dinamica degli infortuni occorsigli, e non aveva dedotto una soluzione occupazionale alternativa all’interno della azienda.