Illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3243 del 26 ottobre 2006 è stato chiamato a pronunciarsi sulla illegittimità di un contratto a tempo determinato in cui l’apposizione del termine finale era stata giustificata da “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale assente addetto al servizio di smistamento e trasporto … assente”.
Il Giudice ha dichiarato illegittimamente apposto il termine al contratto, con conseguente declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ritenendo che nel contratto, pur non essendo richiesta l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, fosse necessaria l’indicazione precisa delle mansioni proprie del personale sostituito, nonché l‘indicazione dell’ufficio in cui avrebbe dovuto svolgersi la prestazione lavorativa.
Il Tribunale non ha ravvisato sussistere tali requisiti di specificità nella causale utilizzata atteso che sia il riferimento all’attività di smistamento e trasporto (attività che connotava l’intera struttura ove il ricorrente sarebbe andato ad operare), sia l’indicazione della struttura di svolgimento del medesimo (struttura di notevoli dimensioni e suddivisa in più reparti) presentavano caratteri di genericità tali da non consentire, al lavoratore prima ed al giudice poi, la verifica della corrispondenza specifica tra i lavoratori assenti e l’assunzione in sostituzione oggetto di causa.