Gli interessi legali e la rivalutazione non maturano sull’indennità ex art. 32 Collegato Lavoro

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3027 dell’11 febbraio 2014, ha chiarito che l’indennità di cui all’art. 32, comma quinto, L. n. 183/2010, riconosciuta in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, costituisce una sorta di penale ex lege, “a prescindere dalla intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di una indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione)”. Tale indennità, pertanto, sebbene dipendente dal rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e, conseguentemente, sulla stessa non maturano né la rivalutazione monetaria, né gli interessi legali, se non dal momento della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità del termine.