Demansionamento – limiti dello jus variandi

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 27 novembre 2013, dopo aver ribadito il principio consolidato per cui la norma inderogabile di cui all’art. 2103 c.c. è intesa a salvaguardare il diritto del lavoratore alla utilizzazione, al perfezionamento ed all’accrescimento del proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia acquisite nel corso del rapporto ed a impedire, conseguentemente, che le nuove mansioni assegnategli determinino una perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate sino a quel momento, ha precisato che “soltanto l’esistenza di una reale situazione che renda concreta una prospettiva di licenziamento e l’accettazione delle diverse mansioni in deroga all’art. 2103 cc. possano rendere inapplicabile la tutela prevista dalla citata disposizione, che presuppone la concreta alternativa della possibilità di non retrocessione dalla precedente posizione professionale (cfr. Cass. 9 marzo 2004 n. 4790)”. Quanto affermato si fonda sull’assunto che neppure il consenso delle parti abbia rilevanza ai fini della deroga di cui all’art. 2103 c.c., che è norma imperativa e quindi non derogabile nemmeno tra le parti, come sancisce l’ultimo comma della stessa, prevedendo che “ogni patto contrario è nullo”.