Diritti di assistenza ex L. n. 104/1992 e provvedimenti di trasferimento

Con sentenza n. 2781 del 12 marzo 2014, il Tribunale di Roma ha giudicato come discriminatori, poiché non sorretti da “comprovate ragioni tecniche, organizzati e produttive”, i vari provvedimenti di trasferimento disposti nei confronti di lavoratrici disabili e di loro congiunti che fruivano di permessi ex L. n. 104/1992, le quali venivano tutte ricollocate presso la medesima sede dell’azienda.


Durante l’istruttoria, emergeva come presso la sede in questione vi fosse una percentuale di lavoratori in condizioni di invalidità, handicap o assistenti di handicap pari al 43,75% rispetto alle altre sedi presso cui erano impiegati soggetti analogamente tutelati nella percentuale massima dell’11%.


Il  Giudice di merito rilevava, inoltre, come nessuna delle lavoratrici oggetto dei vari provvedimenti fosse in possesso di una particolare professionalità o di uno specifico inquadramento in grado di giustificare il trasferimento, sicché tale scelta imprenditoriale appariva fondata esclusivamente sulla delicata situazione personale o familiare delle suddette, implicando la volontà di operare  “una sorta di ghettizzazione tra lavoratori di serie A (quelli ad alta produttività) e di serie B (quelli che per gravi problemi si salute personali o assenze in favore di familiari portatori di handicap hanno una minore resa)”.

Oltre a ciò, i citati provvedimenti erano stati disposti senza il consenso delle lavoratrici in palese violazione dell’art. 33, co. 5, della L. n. 104/1992.


Il Tribunale ha, quindi, ha annullato i trasferimenti ed ha ordinato il reintegro delle lavoratrici nelle sedi di provenienza, con le precedenti mansioni.