Assenza ingiustificata e obblighi di correttezza

 Con sentenza n. 10352 del 13 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito “che tra i normali obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro rientra anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi e il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento in quanto la suddetta assenza dal lavoro – anche se, in astratto, dovuta a motivi legittimi – se non comunicata è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa”.


La fattispecie in esame riguardava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato alla segretaria di uno studio professionale che, a causa del deterioramento dei rapporto personali con l’amministratrice di quest’ultima,  non provvedeva ad avvertire il datore di lavoro della propria intenzione di assentarsi per diversi giorni, così creando notevoli problemi organizzativi.