Limiti degli obblighi di informazione nella procedura di consultazione sindacale

Con decreto n. cronol. 67382 del 24 giugno 2015, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso presentato ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970, con il quale le sigle sindacali CISL FP Lazio e Roma Capitale Rieti, chiedevano dichiararsi l’antisindacalità della condotta tenuta dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione in A.S., dalla Fondazione Luigi Maria Monti e dalla Luigi Maria Monti S.r.l., in relazione alla complessa operazione di cessione del Ramo d’Azienda “Ospedaliero”, costituito dai complessi IDI IRCCS, Villa Paola, Ospedale San Carlo di Nancy e dalla partecipazione in IDI Farmaceutici, e Ramo d’Azienda “RSA” (Residenza Sanitaria Assistenziale), composto dalle strutture Villa Santa Margherita e Il Pigneto.

Nello specifico, il Sindacato, in merito alla cessione del complesso ospedaliero San Carlo di Nancy, lamentava di non aver ricevuto adeguate informazioni sulla procedura di consultazione condotta ai sensi dell’art. 47 L. 428/1990 e chiedeva la rimozione degli effetti del contratto di cessione dei Ramo d’Azienda.

Il Tribunale, tuttavia, dopo aver ricostruito le fasi che hanno portato alla cessione dei Rami d’Azienda, con ampia motivazione, ha accertato che non è stata commessa alcuna violazione di informativa, confermando l’adeguatezza delle informazioni rese alle OO.SS. e più in generale la correttezza della procedura di consultazione sindacale avviata e conclusasi con la sottoscrizione di un verbale di accordo.

In particolare, l’interesse del Decreto in esame consiste nell’affermazione dei seguenti principi:

  • nell’ambito della procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990, non sussiste alcun obbligo di allegazione né, tanto meno, un diritto soggettivo delle OO.SS. alla consegna di documentazione attinente ai rapporti negoziali tra cedente e cessionario;
  • ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 47 L. 428/1990, 63 D.Lgs. 270/1999 e 5, comma 2-ter, D.L. 347/2003 e s.m.i., in caso di trasferimento di aziende o di rami d’azienda, di imprese che svolgono servizi pubblici essenziali, non si applica l’art. 2112 c.c.

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