Licenziamento per giusta causa

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4619 del 2 febbraio 2017, ha confermato l’illegittimità delle sanzioni disciplinari intimate ad un lavoratore per il mancato rispetto della modalità’ di comunicazione dell’assenza dal lavoro, nonché l’illegittimità del successivo per licenziamento per giusta causa per essersi lo stesso reso irreperibile alla visita medica di controllo intervenuta in ragione dell’assenza, in costanza di precedenti disciplinari per l’utilizzo ritorsivo dello stato di malattia in seguito a diniego di ferie non programmate.
Ad avviso della Suprema Corte, tali addebiti non giustificavano la sanzione conservativa della sospensione avuto riguardo allo scopo delle disposizioni di consentire all’azienda una tempestiva riorganizzazione del servizio. Parimenti sproporzionato era il licenziamento, in quanto era da escludersi, sulla base delle risultanze istruttorie, l’addebito di ingiustificata assenza, nonché l’intento di eludere la visita di controllo, ne’ poteva tenersi conto, se non ai fini del giudizio complessivo di adeguatezza della sanzione, degli altri precedenti disciplinari, riferibili ad un periodo anteriore al biennio rispetto alla contestazione in esame.