Licenziamento per giusta causa del lavoratore che ha prestato attività lavorativa durante la malattia

La Suprema Corte con sentenza n. 3630 del 10 febbraio 2017, ha statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, mentre si trovava in malattia a seguito di un infortunio, era stato sorpreso da un’agenzia investigativa, incaricata dal datore di lavoro, a lavorare nell’azienda di famiglia.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto come la condotta del lavoratore avesse integrato una grave negazione dei canoni desumibili dall’art. 2104 c.c. e dal codice etico, nonché una palese violazione della disposizione della contrattazione collettiva di settore, secondo la quale il dipendente doveva astenersi da qualunque attività – a titolo gratuito od oneroso – o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese ed organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori, che potessero configurare conflitto di interessi con la società e astenersi altresì, in periodo di malattia od infortunio, dallo svolgere attività lavorativa ancorché non remunerata.