Il danno da usura psicofisica si presume se il datore di lavoro non assicura al lavoratore il diritto al riposo

Con sentenza n. 171 del 6 marzo 2024, il Tribunale di Padova ha affermato che il danno cd. “da stress” o “da usura psicofisica” è da riconoscere come conseguenza dell’inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro nell’assicurare il diritto al riposo dei propri dipendenti, costituzionalmente garantito dall’art. 36 della Costituzione.

Il Giudice di primo grado ha chiarito che l’esistenza di tale danno è da presumersi nell’”an” se l’inadempimento datoriale è di una certa gravità sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, con prestazioni che eccedono di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Tale danno “da stress” si differenzia dal danno biologico, quale lesione dell’integrità psicofisica del soggetto (danno alla salute) che si concretizza in una infermità fisica e/o psichica per il quale non è invece possibile effettuare alcuna presunzione.

Nel caso di specie il Giudice padovano ha quindi riconosciuto in capo al lavoratore ricorrente il risarcimento del danno da usura psicofisica causato da un eccesso di lavoro straordinario nonché da continue trasferte per intere settimane, con conseguente recisione dei propri abituali interessi di vita privata per oltre sette anni.