La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6266 dell’8 marzo 2024, ha statuito che, in caso di domanda volta alla costituzione di un rapporto di lavoro con l’appaltante utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze del soggetto appaltatore, i termini decadenziali previsti dall’art. 32 della L. n. 183/2010 si applicano solo se vi sia un atto scritto proveniente dall’appaltante/utilizzatore che abbia negato la titolarità del rapporto. Ed infatti, secondo i Giudici di Legittimità, finché il lavoratore non riceve alcun atto scritto, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della predetta norma.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, qualora l’appaltatore/datore di lavoro formale licenzi un lavoratore adibito ad un appalto, l’azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, diretta a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall’art. 6 della L. n. 604/1966 (come novellato dall’art. 32 della L. n. 183/2010), mentre l’azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltante/utilizzatore, diretta ad accertare un uso fraudolento dell’appalto e un’interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza.