I nuovi reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro

Si segnala che il 9 febbraio 2017 è stato presentato in Senato il disegno di legge “Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali gravi o gravissime”.
La proposta riguarda principalmente l’introduzione nel codice penale dei reati di omicidio sul lavoro, con le diverse graduazioni a seconda delle norme violate in tema di sicurezza sul lavoro ed il reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime, con le contestuali modifiche di coordinamento anche nel D. Lgs. N. 81/2008.
Soffermandoci sul reato di omicidio, quello sul lavoro, ancorchè non fosse espressamente previsto, di fatto rientrava nella fattispecie colposa del reato di omicidio e pertanto punito ai sensi dell’art. 589 c.p., secondo comma, con la reclusione da due a sette anni, ove il fatto fosse commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il nuovo reato di omicidio sul lavoro di cui all’art. 589-quater c.p. attribuisce invece autonoma rilevanza penale ad una serie di condotte distinguendole in base al grado della colpa.
In particolare, viene punito con la reclusione da due a sette anni l’omicidio commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (comma 1).
Viene previsto un aggravamento di pena nei casi in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto ai due obblighi base della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, ovvero la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile sicurezza e prevenzione ex art. 28 del medesimo decreto o non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare all’INAIL la natura delle lavorazioni svolte con i conseguenti rischi (comma 2).
Viene prevista la pena della reclusione da otto a dodici anni qualora la morte sia stata causata dalla violazione della normativa prevista dal D. Lgs.n. 81/2008 in tema di agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici (comma 3). “Tale aggravamento”, si legge nella Relazione di accompagnamento, “è facilmente comprensibile solo se si pensi alla questione amianto e ai gravissimi rischi a cui si espongono non solo i lavoratori ma anche la popolazione generale in caso di violazione di queste norme. Si pensi al rischio di diffusione di un agente biologico contagioso o al problema dell’esposizione a materiale radioattivo (tra cui il famigerato gas radon)”.
Viene punita con la reclusione da cinque a dieci anni (comma 4) colui che cagiona la morte di una persona mettendogli a disposizione strumenti di lavoro non conformi alla normativa comunitaria e nazionale ed è previsto un aumento di pena pari al caso precedente (comma 5, punti 1 e 2) se il reo ha commesso il fatto violando l’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 (ovvero la normativa in tema di rischio incendio) o la normativa sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sull’utilizzo degli strumenti da taglio in ambito ospedaliero e la protezione da atmosfere esplosive. Per tutti valga il gravissimo caso della Thyssen Krupp.
E’ prevista inoltre, un’aggravante specifica qualora sia riconosciuta anche la responsabilità della persona giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001 e per il datore di lavoro che operava senza assicurazione per gli infortuni sul lavoro (comma 6).
Sono, inoltre, introdotte ex novo due fattispecie specifiche di reato nell’eventualità l’omicidio sul lavoro e/o le lesioni gravi e gravissime sul lavoro (589 quinquies e 590 sexies) siano state compiute in concorso con la nuova figura di reato prevista dall’art. 603 bis c.p. di sfruttamento sul lavoro.
Infine, con l’art. 590 septies vengono introdotte definizioni per “lavoratore” e “datore di lavoro” in ossequio al principio di tassatività proprio del diritto penale adottandosi le medesime definizioni del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto sono molto ampie.
Pertanto, in base al disegno di legge, “lavoratore” è colui che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Parallelamente nella definizione di “datore di lavoro” sono ricompresi, oltre al titolare formale del rapporto di lavoro, anche colui che ha l’effettivo potere decisionale e di spesa.
Cristina Petrucci