Legittimità dei controlli sull’utilizzo di internet da parte del lavoratore in azienda

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 668 del 30 settembre 2005, ha precisato che le informazioni ricavate attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici e software in grado di monitorare l’utilizzo, soprattutto se promiscuo, della posta elettronica e di internet da parte dei dipendenti durante lo svolgimento della loro attività lavorativa, non hanno valore probatorio e non possono essere utilizzate dal datore di lavoro per elevare alcuna contestazione a carico del lavoratore.
Tali dispositivi, infatti, finiscono comunque per integrare dei controlli a distanza sull’attività dei lavoratori che, ex art. 4, co. 2, L. n. 300/1970, devono necessariamente essere legittimati da un preciso accordo sindacale o da un’autorizzazione della DPL, così da garantire le prescrizioni idonee a limitare lo strumento di controllo rispetto al fine perseguito.