La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell’art. 32 del Collegato Lavoro

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 155 del 4 giugno 2014, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’articolo 32, co. 4, lett. b), della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
In particolare, i Giudici della Consulta hanno ritenuto che l’applicazione retroattiva del più rigoroso regime della decadenza alla sola categoria dei contratti a termine già conclusi prima della entrata in vigore della Legge n. 183/2010, trovi la sua “ratio” nella esigenza “di garantire la speditezza dei processi mediante l’introduzione di termini di decadenza in precedenza non previsti; quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto (va notato, al riguardo, che la controversia circa il carattere – legittimo o illegittimo – dell’apposizione del termine si risolve in una azione di accertamento della nullità parziale di una clausola del contratto, come tale imprescrittibile: art. 1422 cod. civ.); quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso giudiziario nella materia in questione”.
Pur senza pronunciarsi esplicitamente sulla legittimità costituzionale della retroattività del rinvio delle decadenze ex art. 32, L. n. 183/2010 di cui al c.d. Decreto Milleproroghe (L. 26.2.2011, n, 10), la Corte Costituzionale ha ritenuto “non implausibile” l’interpretazione sul punto del Giudice del merito che, nel sollevare la questione di costituzionalità, “ha tenuto conto del comma 1-bis del citato art. 32, ne ha esaminato l’ambito applicativo dando atto delle diverse opinioni giurisprudenziali e dottrinali formatesi al riguardo, ha ritenuto che il differimento dell’efficacia del termine di decadenza, differimento da tale disposizione previsto, fosse stato introdotto quando ormai il termine stesso, decorrente dal 24 novembre 2010 e avente la durata di sessanta giorni, era scaduto, con conseguente intangibilità di ogni fattispecie di decadenza medio tempore verificatasi, stante il principio generale di non prorogabilità dei termini dopo la loro scadenza, ed è pervenuto alla conclusione che le parti ricorrenti fossero incorse nella decadenza stabilita dalla norma in esame, che, quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione nella fattispecie”.