Esercizio di funzioni dirigenziali e qualificazione del rapporto di lavoro

In ordine al discrimen tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9196 del 23 aprile 2014, ha affermato che, ai fini dell’attribuzione della qualifica dirigenziale, “la subordinazione non si manifesta in fatti o atti particolarmente appariscenti ben potendosi concretare in semplici direttive di massima. Per aversi subordinazione non è necessario, cioè, che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza sull’attività svolta dal lavoratore, ma l’assoggettamento può realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall’imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale, assumendo, invece, particolare rilevanza l’inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell’organizzazione dell’impresa”.