Contratto di apprendistato: ultimi chiarimenti da parte del ministero del lavoro.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rispondendo, in data 13 dicembre 2006, alla istanza di interpello formulata dalla Confartigianato Imprese Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo, con riferimento a tre distinti quesiti sulla forma dell’apprendistato di cui all’art. 48 del D. Lgs. 276/2003, ha precisato:
a) che per quanto attiene ai fatti illeciti commessi dal lavoratore apprendista durante il raggiungimento del luogo preposto all’attività formativa si applicano i principi generali in tema di responsabilità di cui agli artt. 2043 e 2048 c.c., mentre nel caso in cui l’apprendista, nel suindicato percorso, sia oggetto di infortunio trova applicazione la disciplina dell’assicurazione Inail in materia di infortunio in itinere (art.2, comma 3, D.p.R. n. 1124/1965 così come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000);
b) che la mancata disponibilità manifestata a priori dell’apprendista minore ad esercitare il proprio diritto – dovere all’istruzione e formazione costituisce ragione ostativa alla stipula della tipologia contrattuale in parola, mentre potrà procedersi al licenziamento per giusta causa dell’apprendista laddove quest’ultimo, nel corso del rapporto, interrompa la frequenza dei moduli formativi nonostante l’espresso richiamo del datore di lavoro al proseguimento degli stessi;
c) che, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 25/1955, le 120 ore di insegnamento complementare – cui deve attendere il minore di anni 18 che intenda accedere ad un rapporto di apprendistato, in aggiunta al pari numero di ore dedicate alla formazione professionale – sono equiparate a quelle di lavoro effettivamente prestato e pertanto devono essere retribuite.
Inoltre, in materia di contratto di apprendistato part-time, la cui ammissibilità è stata confermata dal Ministero del Lavoro (Circ. n. 9/2004), nel medesimo provvedimento la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha chiarito:
a) che, sebbene la normativa vigente non stabilisca alcun limite di orario minimo settimanale da osservarsi nella stipula del contratto, in ogni caso la durata della prestazione lavorativa dovrà essere tale da consentire il conseguimento della qualifica professionale ed il soddisfacimento dell’esigenza formativa;
b) che, il periodo di 120 ore previsto dall’art. 16 della L. n.196/1997 quale soglia minima di attività formativa da svolgere all’interno del rapporto di apprendistato non potrà essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.