Necessità del rispetto effettivo delle causali per l’apposizione del termine al contratto di lavoro

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 dicembre 2005, pronunciandosi sulla portata applicativa delle causali giustificative dell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato ex art. 1, D.Lgs. n. 368/2001, ha precisato che “il momento di controllo non viene effettuato più sulla base della fattispecie legale o contrattuale indicata – come avveniva in passato – per verificare la conformità a quella delle indicazione contenuta in contratto, bensì viene effettuato sulla base di quanto ha indicato nel contratto individuale lo stesso datore di lavoro; pertanto, diviene essenziale che il datore dia contezza per iscritto delle ragioni del termine. (…) non potrà fare semplice riferimento alle generiche declaratorie contenute nella norma di legge”. A pena di invalidità del termine, quindi, l’imprenditore è tenuto a specificare quale tra le innumerevoli cause giustifichi l’apposizione dello stesso al contratto di lavoro.