Responsabilità datoriale in materia prevenzionistica

Rigettando il ricorso di una lavoratrice che aveva subito un infortunio durante l’utilizzo di un macchinario aziendale, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 351 del 16 novembre 2005, dopo aver escluso la colpa specifica a carico del datore, dal momento che detto macchinario era dotato di tutti gli apparati di sicurezza previsti dal diritto oggettivo prevenzionale, ha, altresì, ritenuto lo stesso datore esente da ogni imputazione per colpa generica, in quanto “la violazione della regola di condotta generica avrebbe postulato che, alla luce delle cognizioni esigibili, fosse prevedibile l’opportunità” di eventuali migliorie. Ma, nel caso specifico, “nessuna manutenzione programmata era prescritta o anche solo consigliata dal libretto d’uso e, precedentemente, la macchina non aveva mai presentato anomalie di funzionamento di sorta”.