Mobbing e responsabilità contrattuale del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12445 del 25 maggio 2006, ha ribadito che il datore di lavoro è responsabile in via contrattuale per il comportamento mobbizzante tenuto da un suo dirigente nei confronti di un dipendente. E ciò in virtù del disposto dell’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro l’adozione delle misure che “secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Secondo i giudici di legittimità, il datore di lavoro è responsabile dei danni subiti dal proprio dipendente anche quando ometta di controllare e vigilare che tali misure vengano effettivamente adottate (anche) da parte di altro dipendente – nella specie diretto superiore del mobbizzato – con la conseguenza che si può configurare un esonero totale di responsabilità, per il datore di lavoro, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità e dell’assoluta imprevedibilità.