Trasferimento del lavoratore per incompatibilità ambientale

Il Tribunale di Ravenna, con Ordinanza del 24 novembre 2005, ha affermato che è ammissibile il trasferimento di sede del lavoratore per incompatibilità ambientale, a patto che vengano specificamente allegate e provate le conseguenze disorganizzative prodotte dal comportamento dello stesso. A tal fine, non sono sufficienti generiche allegazioni riguardanti l’immagine e il decoro, pur se riferite a una struttura giudiziaria e pur se attinenti ad attività contraria al buon costume.