Trasferimento di azienda e obbligo del cessionario di reintegrare il lavoratore licenziato dalla cedente anteriormente alla cessione

Con sentenza n. 26401 del 16 dicembre 2014, la Corte di Cassazione ha statuito che in ipotesi di cessione di azienda, ricada sulla società cessionaria l’obbligo di reintegrare in servizio il lavoratore licenziato dalla società cedente anteriormente alla data di trasferimento dell’azienda, poiché troverebbe piena applicazione, anche in tale ipotesi, l’art. 2112 c.c.

Secondo la Corte, infatti, “in tema di trasferimento d’azienda, l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell’art. 2112 c.c., in capo al cessionario. Il cessionario è pertanto legittimato passivamente rispetto alla domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore”.

Nella fattispecie in esame, il lavoratore licenziato illegittimamente dalla società cedente, in una fase anteriore al trasferimento d’azienda, aveva correttamente convenuto in giudizio la società cessionaria al fine di vedersi reintegrato nella propria posizione lavorativa.