Sottrazione di merce di modesto valore ed illegittimità del licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24530 del 2 dicembre 2015, riformando le precedenti decisioni di merito, ha giudicato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da un’azienda nei confronti di un proprio dipendente che, dopo avere prelevato nello stabilimento aziendale delle merce, seppur di modesto valore, con il proposito di appropriarsene, aveva successivamente disconosciuto ogni propria responsabilità e tentato di disfarsi della medesima merce.

Secondo la Corte, infatti, un simile comportamento (in considerazione della particolare modestia del prodotto sottratto e della rilevante anzianità di servizio, senza precedenti sanzioni disciplinari, del lavoratore in questione) non avrebbe potuto essere ritenuto idoneo a risolvere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro; ed, inoltre, il tentativo del lavoratore di rifuggire alle proprie responsabilità, non riconsegnando, a richiesta, la merce sottratta, avrebbe dovuto essere “spiegabile in relazione alla preoccupazione del dipendente delle conseguenze del gesto probabilmente commesso (..) senza alcuna premeditazione, il che spiega anche il panico del lavoratore una volta scoperto”.
In ragione di ciò, la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.