Licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la maggiore redditività dell’attività imprenditoriale

La Suprema Corte, con sentenza n. 23791 del 20 novembre 2015, ha precisato come il giustificato motivo di recesso non è connesso solo ad uno stato di crisi o ad oggettive esigenze di riorganizzazione aziendale o riduzione dei costi. È legittimo, infatti, il licenziamento comminato, a prescindere dalla finalità perseguita dal datore di lavoro – quindi anche per maggiore redditività – purché il provvedimento espulsivo corrisponda effettivamente all’esigenza organizzativa invocata.

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte è stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, dopo la soppressione del suo posto di lavoro, non aveva dedotto in giudizio l’esistenza, in seno all’organizzazione aziendale, di posizioni professionalmente equivalenti e aveva rifiutato di svolgere, in alternativa al licenziamento, mansioni meno qualificate, a nulla rilevando che il datore di lavoro – precedentemente al provvedimento espulsivo – avesse effettuato nuove assunzioni, in quanto non erano corrispondenti al suo profilo professionale.