Requisiti per la nomina a RSPP

In considerazione della particolare rilevanza delle funzioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 20682 del 21 maggio 2014,  ha condannato il datore di lavoro che, in violazione dell’art. 17, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 aveva designato, a tale ruolo, “persona priva dei requisiti richiesti dall’art. 32” del medesimo decreto.

L’assenza di tali requisiti, infatti, rende la designazione “inefficace perché incapace di offrire la necessaria e richiesta tutela degli interessi protetti, interessi che coinvolgono il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro e, in ultima istanza, il suo diritto alla salute”.

Appare, inoltre, interessante rilevare come nella suddetta decisione la Corte abbia ancora precisato che la “valutazione in ordine alla inadeguatezza dei requisiti della persona incaricata della sicurezza deve essere particolarmente attenta e non spingersi, in una materia complessa come quella della formazione e della professionalità dell’incaricato, fino ad adottare criteri valutativi opinabili che rendano incerta l’applicazione della legge da parte dei suoi destinatari”.