Requisiti per la configurabilità del trasferimento di ramo d’azienda

Con sentenza n. 11832 del 27 maggio 2014, i Giudici di legittimità si sono pronunciati in merito all’art. 2112 c.c. e, pertanto, ai requisiti di legittimità del trasferimento di ramo d’azienda. Al riguardo la Suprema Corte ha stabilito che “l’elemento essenziale che caratterizza la cessione del ramo di azienda è la preesistenza di una struttura organizzata e funzionalmente autonoma all’interno della cedente e il mantenimento di tale struttura all’interno del cessionario”.

In tali casi, la Corte ha ribadito che il trasferimento di ramo d’azienda può riguardare anche solo un gruppo di dipendenti, purché si tratti di lavoratori stabilmente coordinati, organizzati e interagenti tra loro in modo da creare un’unità autonoma produttrice di beni e servizi individuabili e determinati.

In base a tali principi è stata pertanto esclusa la configurabilità della cessione di ramo d’azienda stante la mancanza dei requisiti sopra elencati e statuita conseguentemente la nullità della cessione dei contratti di lavoro dei dipendenti della società cedente, in assenza del consenso di ciascun singolo lavoratore ceduto richiesto nell’ambito della generale disciplina di cessione del contratto prevista dall’art. 1406 c.c.