E’ nulla la clausola del CCNL in contrasto con una norma imperativa

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25680 del 4 dicembre 2014 ha ribadito che le clausole c.d. elastiche, le quali consentono al datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa a “chiamata”, inserite in un contratto di lavoro part-time sono illegittime, ancorché consentite dal CCNL applicabile, in quanto si pongono in contrasto con il principio di specifica determinazione della collocazione temporale della prestazione part-time previsto dalla previgente L. n. 863/1984.

Ad avviso della Corte, infatti, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, stante la ratio dell’art. 5, L n. 863 del 1984, di tale orario deve essere determinata sia la collocazione nell’arco della giornata sia, eventualmente, la distribuzione di tali giornate lavorative sia preventivamente stabilita. Da ciò deriva che le clausole del CCNL in contrasto con una norma imperativa sono nulle.