Stato di malattia e responsabilità del datore di lavoro

L’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell’obbligo posto dall’art. 2087 c.c. non ricorre per la sola insorgenza della malattia del dipendente durante il rapporto di lavoro, richiedendo che l’evento sia ricollegabile a un comportamento colposo di parte datoriale che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell’infermità.

Si è così espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8804 del 15 aprile 2014 in relazione al caso di un geometra che imputava un infarto al miocardio al sovraccarico di lavoro cui era sottoposto e contestava il successivo collocamento a riposo, dovuto all’invalidità fisica del 50% riscontratagli dalla USL in seguito a detta patologia nonché al suo rifiuto di essere adibito a mansioni inferiori più confacenti il suo stato di salute.

I Giudici di legittimità hanno così confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal ricorrente in ragione della condotta conforme al dovere di protezione del dipendente tenuta dal datore di lavoro e provata dalla circostanza che i nuovi compiti assegnati al lavoratore furono rimodulati sulla base di prescrizioni mediche tramite la revoca di incarichi di responsabilità.