Infortunio sul lavoro e non indennizzabilità del rischio elettivo

La Suprema Corte, confermando le decisioni rese nei precedenti gradi di giudizio, ha rigettato, con sentenza n. 15705 del 9 luglio 2014, il ricorso di un lavoratore nei cui confronti l’INAIL non aveva riconosciuto l’indennizzo dei postumi di invalidità temporanea assoluta e invalidità permanente.

Nella specie, infatti, è risultato accertato che l’infortunio subito dal suddetto lavoratore era stato dovuto ad una sua scelta arbitraria, visto che, per consumare il pasto, questi aveva preferito accedere al piano inferiore del ponteggio tenendosi ai tubi che componevano quest’ultimo, invece di utilizzare, come avrebbe dovuto, l’accesso sicuro costituito dalla botola che collegava il piano del ponteggio con quello inferiore.

Tale scelta, che aveva determinato la sua rovinosa caduta dal ponteggio, doveva dunque ritenersi interruttiva del nesso eziologico tra il danno subito e lo svolgimento dell’attività lavorativa e, come tale, integrava legittimamente un rischio elettivo non indennizzabile.