Illegittimo aumento delle sanzioni per violazione orario massimo di lavoro

In materia di orario di lavoro, con sentenza del 21 maggio 2014 n. 153, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro).


In particolare, secondo la Corte, l’inasprimento delle sanzioni previsto dal suddetto D.Lgs. n. 213/2004 per le imprese che abbiano violato le regole sull’orario di lavoro massimo è illegittimo ed in contrasto con l’art. 76 Cost., in quanto travalica i limiti della legge delega n. 39/2002 concessa al Governo.


In materia, infatti, in tale legge delega si disponeva una definizione dei limiti di lavoro e delle relative violazioni omogenee rispetto al sistema previgente (r.d.l. 692/1923). Al contrario, risulta in modo evidente che, proprio sulla base del confronto tra le sanzioni amministrative di cui all’art 18-bis D.Lgs n. 66/2003 e quelle previste dal r.d.l. 692/1923, le prime siano più elevate di quelle irrogate nel sistema previgente.