Disdetta unilaterale di accordi aziendali e diritto al mantenimento del trattamento retributivo

Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 30 maggio 2014, ha condannato un’azienda a corrispondere in favore di alcuni lavoratori le differenze retributive agli stessi spettanti a titolo di “premio di produzione, assegno non assorbibile, III elemento e quattordicesima mensilità, voci retributive queste regolate da accordi collettivi decentrati in precedenza applicati, dopo che il datore di lavoro, a seguito della disdetta degli stessi accordi e la successiva stipula di un nuovo accordo aziendale definito con una sola associazione sindacale ed applicabile solo agli iscritti alla stessa associazione, non aveva più riconosciuto il mantenimento delle suddette voci nonostante l’invarianza delle mansioni assegnate e svolte dagli stessi lavoratori.

Nel caso di specie, il Giudice, dopo avere evidenziato la legittimità della suddetta disdetta, anche rispetto ad eventuali usi aziendali precedentemente riconosciuti, ha parimenti precisato che tale disdetta non avrebbe però potuto incidere sui rapporti di lavoro già in essere; pertanto, in forza del principio della irriducibilità ed intangibilità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. ed all’art. 2103 c.c., avrebbe dovuto essere mantenuta inalterata la retribuzione ordinaria, comprensiva delle suddette voci, che i ricorrenti avevano precedentemente percepito in misura fissa e continuativa, non potendo il superamento della contrattazione precedente intervenire su situazioni ormai consolidate.