Sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, con interpelli nn. 16 e 20 del 6 ottobre 2014, ha chiarito alcuni aspetti relativi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (cd. RLS).

In particolare, è stato precisato che la normativa è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base ai principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione collettiva quanto alle modalità di elezione o designazione. Infatti, l’art. 47 D.Lgs. n. 81/2008 affida alla contrattazione collettiva il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.

In ogni caso, i RLS il cui “mandato” sia scaduto, in quanto riferito ad una contrattazione collettiva che abbia superato i propri termini di efficacia, in forza del principio di ultrattività potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale.

Ove, invece, manchino i Rappresentanti sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda che svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale.

Infine, a tale ultimo riguardo, la Commissione ha chiarito che l’eleggibilità del RLS fra i lavoratori non appartenenti alle RSA opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori.