Infortunio sul lavoro e ripresa attività

L’INAIL, con circolare n. 17 del 29 aprile 2026 ha fornito alcune istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.

In particolare, il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi ricevuto dall’Inail senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cd. “definitiva”. Resta comunque possibile richiedere, su istanza del lavoratore, un certificato medico-legale all’INAIL nonché effettuare accertamenti anche tramite strumenti di telemedicina.

Qualora non venga inviato un certificato continuativo alla scadenza della prognosi, l’INAIL provvede a definire d’ufficio il periodo di inabilità entro 15 giorni, per garantire la continuità delle prestazioni.

Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del  D.Lgs. n. 81/2008, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 42 del medesimo decreto.

Infine, se il lavoratore intende rientrare prima della scadenza della prognosi, è necessario un certificato medico che modifichi la durata inizialmente prevista, anticipandone così il termine. L’Istituto ha, altresì, precisato che le istruzioni contenute nella circolare operano anche in caso di malattia professionale.