La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4260 del 12 gennaio 2026, ha statuito che, nell’ipotesi di subentro di un nuovo appaltatore dotato di una propria struttura organizzativa e operativa, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto non integra l’ipotesi di trasferimento d’azienda, qualora siano riscontrabili elementi di discontinuità idonei a delineare una propria identità imprenditoriale.
Nel caso di specie, la lavoratrice, assunta con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di diverse cooperative succedutesi nel tempo, lamentava il mancato versamento del TFR maturato durante l’intero arco del rapporto.
La Corte ha tuttavia precisato che, in difetto di prova circa la sussistenza di elementi di effettiva discontinuità o dell’introduzione di una nuova organizzazione, la fattispecie deve essere ricondotta nell’ambito del trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., con conseguente responsabilità solidale dell’appellante in ordine all’intero TFR maturato dalla lavoratrice.
