RITO FORNERO: l’opposizione non puo’ essere trattata dal medesimo giudice che ha deciso il ricorso

L’ostico tema della ricusazione del Giudice, nell’ambito del cd. “Rito Fornero”, è oggetto di una recentissima ordinanza emessa dal Tribunale di Milano (Ord. 14 marzo 2014, Sez. X). La Corte milanese si è, infatti, pronunciata in merito alla richiesta di ricusazione del Giudice che, dopo aver deciso il ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012 – ossia quello riguardante l’impugnativa del licenziamento individuale – emettendo ordinanza di rigetto, è stato chiamato a decidere sulla relativa opposizione.

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Il Tribunale in composizione collegiale ha accolto l’istanza di ricusazione e sostituito il giudice ricusato con altro magistrato successivo in ordine di anzianità, sulla base delle seguenti argomentazioni:

1) il procedimento instaurato ai sensi dell’art. 1, comma 48, l. 92/2012 non dà luogo ad un giudizio cautelare non essendo rilevante il presupposto del periculum in mora e potendo il Giudice emettere ordinanza di accoglimento del ricorso anche in assenza di qualsiasi irreparabile pregiudizio; per tale motivo non trovano applicazione i medesimi principi applicati a tale diversa fattispecie normativa. Il Collegio non ha ritenuto pertanto condivisibile l’ordinanza con cui è stata già rimessa la questione alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 3, comma 1, Cost., sul presupposto di irragionevole diversità di disciplina rispetto all’ipotesi contemplata dall’art. 669 terdecies, comma 2, c.p.c., stante l’assoluta differenza dei presupposti normativi;

2) il procedimento instaurato in base al rito Fornero si differenzia nettamente da un procedimento a cognizione sommaria (quale ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e ss) in quanto, a differenza di tali procedimenti, da un lato, viene di fatto instaurato tra le parti il contraddittorio (seppure con gli soli atti di istruzione ritenuti indispensabili dal Giudice) e, dall’altro, l’ordinanza emessa, oltre ad avere efficacia esecutiva, è altresì suscettibile di passaggio in giudicato;

3) la fase di opposizione in esame ai sensi della Legge Fornero è assimilabile al procedimento instaurato ai sensi dell’art. 28 Statuto dei Lavoratori in materia di condotta antisindacale e, pertanto, in quanto tale “non potrà essere trattata dallo stesso giudice che ha trattato la fase urgente, per problemi di incompatibilità discendenti dalla nota sentenza della Corte Cost. 15 ottobre 1999, n. 378, così come affermato nella delibera consiliare del C.S.M. con il parere sul testo del Disegno di legge concernente Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro.

La pronuncia del Collegio milanese si pone in chiave risolutiva e dà anche conto del contrasto che si è creato nella giurisprudenza di merito sul tema oggetto della propria decisione. Infatti rammentando come lo stesso Tribunale di Milano abbia emesso “numerose ordinanze reiettive” dei ricorsi per ricusazione, così come orientati verso il rigetto dei ricorsi per ricusazione sono altri Tribunali (Palermo, Ord. 28 gennaio 2013; Bergamo, Ord. 25 marzo 2013; Piacenza, Ord. 12 novembre 2013), potendosi per contro rinvenire un precedente favorevole all’accoglimento del ricorso emesso dalla stessa Corte milanese (Ord. 11 luglio 2013, Sez. VIII).

Considerando che la Corte d’Appello di Milano ha, con sentenza n. 1577/2013, dichiarato la nullità della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano nella persona dello stesso giudice che aveva già pronunciato l’ordinanza di chiusura della prima fase del giudizio ex art. art. 1, comma 48, citato, riesaminando il merito dei fatti di causa, sembra che, quantomeno presso il Foro di Milano, si stia consolidando l’orientamento favorevole all’accoglimento dei ricorsi per ricusazione del giudice che, avendo deciso la prima fase del procedimento disciplinato dalle richiamate norme della Riforma del 2012, si trovi a comporre il Collegio chiamato a decidere della relativa opposizione, con ciò confermando l’impostazione secondo cui la qualificazione giuridica della prima fase del procedimento non possa essere ritenuta di carattere meramente cautelare.

Potete trovare il seguente articolo anche su Diritto 24, il portale giuridico de  Il Sole 24 Ore, dove è stato pubblicato all’indirizzo web  riportato di seguito:

Prof. Alessandro Brignone

Avv. Federica Paganini