PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E DI ALCUNE MISURE GIUSLAVORISTICHE

Il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, ed entrato in vigore il 25 dicembre 2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 prorogando, nel contempo, talune misure in materia di lavoro.
In particolare, è stato prorogato al 31 marzo 2022 l’obbligo del possesso della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro (art. 8, comma 3, D.L. n. 221/2021) ed, altresì, la possibilità di ricorrere allo “smartworking” con modalità semplificate, ossia senza accordi individuali stipulati per iscritto (allegato 1, numero 16, D.L. n. 221/2021).
Rimane in vigore fino al 31 marzo 2022 l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di assicurare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e per i quali il medico competente o quello dell’INAIL può accertare l’inidoneità alla mansione. Resta fermo che l’inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore dal contratto di lavoro (allegato 1, numero 15, D.L. n. 221/2021).
Il Decreto in esame ha prorogato fino alla data del 31 marzo 2022 anche le previsioni di cui all’art. 9, D.L. n. 146/2021 volte a disciplinare i congedi parentali (per un approfondimento sull’argomento si veda la nostra precedente news del 22 ottobre 2021).
Inoltre, l’art. 17 del Decreto in esame ha prorogato le previsioni contenute nell’art. 26, comma 2-bis, D.L. n. 18/2020 per effetto delle quali i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Le suddette disposizioni sono prorogate fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022.
Da ultimo, si evidenzia che il Decreto in esame non ha prorogato le previsioni contenute nell’art. 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020 con la conseguenza che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, non sarà più equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sarà più computabile ai fini del periodo di comporto.

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