Le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 in materia giuslavoristica

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di bilancio 2021), entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, ha introdotto diverse novità in materia di lavoro e prorogato alcune misure giuslavoristiche già previste dalla normativa “emergenziale”.

Di seguito si riportano le principali misure in materia.

1. Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nei confronti dei lavoratori under 35 e delle lavoratrici donne (art. 1, commi 10-19)
L’art. 1, comma 10, della Legge di bilancio 2021 modifica la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione dei giovani fino ai 35 anni di età introdotta dalla Legge di bilancio 2018.
L’esonero contributivo opererà a condizione che i datori di lavoro non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Inoltre, i commi 16-19 del medesimo articolo estendono l’operatività della misura alle assunzioni delle lavoratrici donne.
L’esonero contributivo è del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui e, in ogni caso, per un periodo massimo di 36 mesi. Diversamente, nei confronti delle lavoratrici la durata della misura è pari a 12 mesi elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Inoltre, le assunzioni devono realizzare un incremento occupazionale calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è effettuato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

a) Beneficiari
L’esonero contributivo opera per le nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nonché per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022.

b) Eccezioni
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi anziché di 36 solo nei confronti dei datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

c) Esclusioni
L’esonero contributivo per i giovani lavoratori non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni relative a contratti di apprendistato o contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (art. 1, commi 106 e 108, L. n. 205/2017).

2. Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (art. 1, commi 20-22)
È stato istituito un Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
I criteri, le modalità, la quota del limite di spesa e i relativi criteri di ripartizione per la concessione dell’esonero sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
La dotazione del Fondo è pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.

a) Beneficiari
Lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

b) Esclusioni
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. Misure a favore del lavoro giornalistico (art. 1, commi 29-32)
Le disposizioni legislative recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione (sgravi o esoneri contributivi) riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sono estese anche ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l’INPGI e assunti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

4. Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (art. 1, commi 161-169)
Per il periodo 2021-2029 è previsto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo sgravio è pari al:
– 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

a) Esclusioni
La misura non si applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.

5. Proroga del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi (art. 1, comma 278)
È prorogato per gli anni 2021 e 2022 e per un periodo massimo di 12 mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessate (art. 44 del D.L. n. 109/2018, c.d. “Decreto Genova”).

6. Rinnovo dei contratti a tempo determinato (art. 1, comma 279)
È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine entro il quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i.

7. Proroga sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (art. 1, comma 280)
Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (art. 44, comma 7, d.lgs. n. 148/2015) sono prorogate per l’anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

8. Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale (art. 1, comma 285)
È stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 e per un periodo massimo di 12 mesi, il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale (art. 22-bis del D.lgs n. 148/2015).

9. Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (art. 1, comma 290)
È istituito un Fondo per il sostegno al reddito delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, e sulla base dei fabbisogni comunicati, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo.

10. Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della Regione Campania (art. 1, comma 291)
L’operatività dell’indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania (art. 1 ter del D.L. n. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”) è estesa fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre, per effetto della legge di bilancio in esame, è stata aggiunta tra le condizioni di non compatibilità con l’indennità la lettera d-bis) ovvero “aver percepito o essere percettori dell’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”.

11. Trattamenti di integrazione salariale (art. 1, commi 300-305)
I trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 (artt. 19-22 del D.L. n. 18/2020) sono concessi per un ulteriore periodo di 12 settimane da collocarsi:
i) tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
ii) tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del D.L. n. 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle predette dodici settimane.
Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

a) Modalità di presentazione della domanda e pagamento
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

12. Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (art. 1, commi 306-308)
Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico introdotto dal “Decreto Agosto” (art. 3, D.L. n. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’ulteriore periodo concesso dal “Decreto Ristori” fruibile entro il 31 gennaio 2021 (art. 12, comma 14, D.L. n. 137/2020) possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla presente legge.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

a) Esclusioni
Settore agricolo.

13. Blocco dei licenziamenti (art. 1, commi 309-311)
Il blocco generalizzato dei licenziamenti sia individuali per giustificato motivo oggettivo che collettivi viene esteso fino al 31 marzo 2021 e viene confermato che tale blocco non sussiste nei seguenti casi:
i) nell’ipotesi di cambio appalto in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto dall’appaltatore subentrante in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, dal CCNL o dal contratto di appalto;
ii) nei casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nelle ipotesi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
iii) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (NASpI);
iv) nei casi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

14. Contratto di espansione interprofessionale (art. 1, comma 349)
L’operatività del contratto di espansione è stata confermata per il 2021, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (art. 41, comma 1-bis, D.lgs. n. 148/2015), che possono scendere a 250 nel caso in cui le imprese accompagnino le nuove assunzioni a uno “scivolo” per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.
Per effetto della disposizione in esame è stato aggiunto, oltre al comma 1 bis anche il comma 5-bis all’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In base a tale ultimo comma, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta degli stessi lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Inoltre, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto all’importo di tale prestazione ed il versamento per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.
Da ultimo, per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori in uscita, è prevista la sopra esposta riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

15. Disposizioni in materia pensionistica (art. 1, commi 339, 345 e 350)
a) Contratto a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale, in base al quale la prestazione lavorativa è concentrata in determinati periodi, è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della legge in esame, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione.
Infine, i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

b) Ape Sociale
Viene confermata per tutto il 2021 la sperimentazione della c.d. Ape sociale.

c) Isopensione
Viene estesa fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato, qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto.

16. Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto (art. 1, commi 356-358)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto eroga una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15% della rendita in godimento.
La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento.
Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso.
L’istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia.

17. Congedo obbligatorio di paternità (art. 1, comma 363)
La durata del congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente è stata incrementata, per l’anno 2021, a 10 giorni fruibili nei primi cinque mesi di nascita del figlio.

18. Lavoratori fragili (art. 1, commi 481-484)
La legge di bilancio 2021 ha esteso l’operatività dal 1° gennaio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 dell’art. 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020 in base ai quali: i) il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero; ii) è data la possibilità ai lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

19. Misure a sostegno del settore aeroportuale (art. 1, commi 714-721)
a) Prestazioni integrative
Al fine di mitigare gli effetti economici sull’intero settore aeroportuale derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista l’erogazione di prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (art. 5, comma 1, lett. a, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016) nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga.

b) Fondo destinato ai gestori/prestatori di servizi aeroportuali
Inoltre, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla compensazione:
i) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’Ente nazionale dell’aviazione civile;
ii) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’Ente nazionale dell’aviazione civile.

c) Determinazione del contributo
Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.
Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:
i) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all’accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
ii) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subìto. Quest’ultimo è determinato tenendo conto dei minori ricavi e dei maggiori costi nonché delle riduzioni di costi e degli eventuali importi recuperabili sopra esposti.
Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l’entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20% di 500 milioni per l’anno 2021.

d) Intervento della Commissione europea
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui alla lettera b) i), nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui alla lettera b) ii), che ne facciano richiesta.
L’anticipazione è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021.

20. Cessione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 1, commi 1099-1100)
I soggetti beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120, D.L. n. 34/2020) possono optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.