La sospensione “emergenziale” dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili o penali si estende anche all’impugnativa stragiudiziale del licenziamento

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con sentenza n. 1638 del 14 ottobre 2020, ha affermato che la sospensione dei termini processuali, prevista dalla normativa emergenziale (art. 83, comma 2, D.L. 18/2020), si estende anche al termine di decadenza di 60 giorni ai fini dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento ex art. 6, L. n. 604/1966, atteso che il termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso in via giudiziale è necessariamente subordinato alla corretta e valida proposizione dell’impugnativa stragiudiziale trattandosi di una fattispecie impugnatoria a formazione progressiva nella quale non è ammissibile scindere due passaggi che costituiscono adempimento di un unico onere.