Con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, la Corte di Cassazione, ha ribadito il principio in tema di efficacia probatoria dell’attestato del medico competente al controllo domiciliare dell’INPS di un lavoratore in malattia, secondo cui i verbali redatti dai pubblici ufficiali come medici fiscali, godono di fede privilegiata solo per i fatti come attestati dal medico e tale verità non si estende ad altro. È, pertanto, ammissibile la prova contraria del lavoratore che attesti di essere stato a casa quando, semplicemente, “nessuno ha risposto”.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva subìto un licenziamento per giusta causa in quanto il medico fiscale aveva redatto, in tre distinte occasioni, certificati contenenti espressioni ambigue quali “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo” e “non ha risposto nessuno all’indirizzo”. Secondo la tesi del lavoratore, tali indicazioni non dimostravano la sua assenza, bensì evidenziavano un mancato ritrovamento dell’indirizzo corretto da parte del medico. Il dipendente ribadiva la sua costante presenza presso il domicilio, circostanza avvalorata dal fatto che molteplici altre visite di controllo, effettuate in date contigue, erano andate a buon fine.
È proprio dall’interpretazione complessiva delle espressioni utilizzate dal medico che la Corte ha ritenuto legittima la prova contraria del lavoratore e la ricostruzione dei giudici di merito. Tale valutazione ha portato alla definitiva declaratoria di illegittimità del licenziamento e l’applicazione di una sanzione conservativa solo in relazione ad un singolo episodio, in cui il dipendente si era effettivamente assentato per un trattamento fisioterapico, omettendo, tuttavia, di darne preventiva comunicazione all’azienda.
