La Corte di Cassazione, con ordinanza n.19859 del 15 giugno 2026, ha statuito che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile di un infortunio quando l’evento sia stato determinato dalla condotta abnorme e imprevedibile di un altro dipendente.
Nel caso di specie, la condotta imprudente di un lavoratore, qualificabile come terzo rispetto al rapporto di lavoro dell’infortunato, ha dato origine a una serie causale autonoma e indipendente dalle incombenze lavorative, risultando di per sé idonea a determinare l’evento lesivo.
La Suprema Corte ha infatti ribadito che la responsabilità del datore di lavoro sussiste esclusivamente quando l’infortunio rientri nell’area di rischio governata dall’art. 2087 c.c. e dalle misure di prevenzione.
