Il licenziamento conseguente al rifiuto del lavoratore al trasferimento rientra nella nozione di licenziamento collettivo e deve essere computato ai fini del raggiungimento delle soglie previste dalla direttiva 98/59/CE

Con la sentenza del 4 giugno 2026, resa nella causa C-907/24, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la risoluzione del rapporto conseguente al rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento disposto unilateralmente dal datore di lavoro per motivi organizzativi in una sede molto distante equivale a un licenziamento ai sensi della direttiva 98/59/CE qualora il trasferimento comporti una modifica sostanziale di un elemento essenziale del contratto per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore (nella specie il luogo di lavoro).

Tali ipotesi di recesso devono essere computate ai fini del raggiungimento delle soglie previste per l’attivazione della procedura di licenziamento collettivo, comprese quelle di informazione e consultazione sindacale. Nel caso di specie, la Corte ha rimesso al giudice nazionale la verifica della natura sostanziale della modifica del luogo di lavoro.