Tutela “reale” e le unità produttive prive di autonomia

Con sentenza n. 15211 del 22 luglio 2016, la Corte di Cassazione, in tema di licenziamento individuale, ai fini dell’accertamento del superamento della soglia dimensionale dei 15 dipendenti, richiesto per l’applicabilità della tutela reale ex art. 18 S.L. (fattispecie precedente al regime delle cd. “tutele crescenti”  di cui al D.Lgs. 23/2015), ha ribadito il principio più volte espresso, secondo il quale “ove un’articolazione aziendale sia priva di autonomia, il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso la unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in altro comune”.

La Corte di legittimità ha precisato che per unità produttive prive di autonomia – il cui organico, dunque, non va considerato a sé, ma va computato aggiungendo il numero dei dipendenti occupati presso l’unità produttiva principale – debbano intendersi “articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa”.