Tardività della contestazione disciplinare a causa di sistemi aziendali complessi e farraginosi

Con sentenza n. 14383 del 14 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che i ritardi eccessivi nella contestazione che impediscano o rendano al lavoratore  più difficile difendersi non possono essere giustificati in relazione ai soli sistemi aziendali di verifica che, se troppo farraginosi e complessi, mostrano un’inadempienza organizzativa del datore di lavoro  nell’apprestare verifiche sul corretto adempimento degli obblighi  contrattuali dei dipendenti e non consentono di esercitare il potere disciplinare nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Nel caso in esame, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto la tardività della contestazione e conseguentemente illegittimo il licenziamento intimato nei confronti del dipendente al quale erano state contestate le condotte relative a contradditorie ed errate richieste di rimborsi spese risalenti da due a dodici mesi precedenti la contestazione disciplinare,  sostenendo che le note di rimborso venivano consegnate mese per mese e potevano pertanto essere facilmente  e tempestivamente verificabili dal datore di lavoro.