Illegittimo il licenziamento del dipendente che presta attività lavorativa durante un periodo di aspettativa retribuita

Con sentenza n. 14103 dell’11 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha confermato, anche con riferimento al settore pubblico, il principio secondo cui la gravità dell’inadempimento deve sempre essere valutata in relazione alla regola della non scarsa importanza, per cui l’irrogazione della sanzione del licenziamento è giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento che sia tale da incrinare irrimediabilmente il rapporto fiduciario avuto riguardo al caso concreto, alla realtà aziendale e alle mansioni svolte.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un medico della ASL che, senza richiedere l’autorizzazione durante un periodo di aspettativa non retribuita, aveva svolto ripetute prestazioni occasionali presso il proprio domicilio, senza che tale condotta avesse in alcun modo arrecato danno alla Azienda, ovvero senza che ci fosse stata alcuna negligenza o violazione delle responsabilità connesse alla posizione lavorativa del dipendente.