Risarcimento del danno a seguito di licenziamento illegittimo e prova dell’aliunde perceptum

Con sentenza n. 512 dell’11 gennaio 2018, la Corte di Cassazione, in tema di licenziamento illegittimo, ha affermato che, per il risarcimento del danno ex art. 18, L. n. 300/1980 (cd. Statuto dei lavoratori, nel testo antecedente la L. n. 92/2012) nessuna somma può essere detratta a titolo di aliunde percipiendum, se il lavoratore abbia dimostrato di essersi attivato fin da subito per la reperibilità di un’altra occupazione e abbia trovato solo lavori saltuari.
La Suprema Corte ribadisce altresì il principio in base al quale il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore licenziato è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’“aliunde perceptum” o dell’“aliunde percipiendum”, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda.