Legittimo il licenziamento del dipendente che attesti falsamente lo svolgimento di attività elettorale per fruire del riposo compensativo

Con sentenza n. 1631 del 23 gennaio 2018, la Suprema Corte ha affermato la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente che aveva consegnato alla società datrice un certificato falso attestante la sua partecipazione ad attività elettorali per fruire, in realtà, di un giorno di riposo compensativo.
I Giudici di legittimità hanno infatti evidenziato che “il consapevole utilizzo di un falso certificato al fine di poter godere, peraltro in un momento di dedotto maggior bisogno lavorativo per l’azienda, di un giorno di riposo non spettante, può concretare il concetto di giusta causa previsto dall’art. 2119 c.c., derogabile in melius solo ove una specifica norma contrattuale collettiva preveda espressamente simile caso come foriero di meno grave sanzione”.