Il contratto a progetto è valido anche se non sottoscritto dal lavoratore per presa visione

Con sentenza n. 332 del 10 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto di lavoro a progetto è valido anche quando il lavoratore non abbia firmato alcun accordo per sua presa visione; in tali ipotesi, pertanto, la collaborazione non deve essere convertita in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che la stipula in forma scritta del suddetto contratto è obbligatoria a fini meramente probatori, ma non esiste alcun onere sulla forma di comunicazione al collaboratore. Ne deriva pertanto che il contenuto della prestazione oggetto del contratto può desumersi anche dal testo complessivo del documento cui le parti abbiano fatto riferimento per la regolazione del loro rapporto e dal richiamo ad elementi extra-testuali.