Riconoscimento della misura di integrazione al reddito in favore dei lavoratori somministrati

L’INPS, con messaggio n. 2857 del 1 agosto 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al riconoscimento del sostegno al reddito in favore dei lavoratori somministrati  che svolgevano o svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive o operative dell’utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, come individuati nell’Allegato 1 al D.L. n. 61/2023 ma che  sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori.

In particolare, ai fini del riconoscimento della misura, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore. Conseguentemente, laddove quest’ultima sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva o operativa è ubicata in uno dei territori di cui all’Allegato 1 al D.L. n. 61/2023, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.

Diversamente, nel caso in cui il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto o svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.