Il reato di distacco illecito dei lavoratori diventa illecito amministrativo

Con sentenza n. 10484 del 14 marzo 2016, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, per effetto della depenalizzazione intervenuta con il D.Lgs. n. 8/2016, (entrato in vigore lo scorso 6 febbraio), il distacco illecito di personale, configuratosi come somministrazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco (art. 18, c. 5-bis D.lgs. 276/2003) non è più reato. I Giudici di legittimità hanno, altresì, precisato, in deroga al principio di legalità, che l’applicazione della sanzione penale non è più prevista neanche per quegli illeciti commessi anteriormente al 6 febbraio 2016 (come si è detto, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016), purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

Alla luce della novella legislativa, pertanto, il distacco illegittimo presso un’altra impresa è punibile con la sanzione amministrativa introdotta dal citato D.Lgs. 8/2016, a meno che non siano sfruttati dei minori, condotta che, invece, continua ad essere considerata un reato. In tale caso – specifica la Cassazione – la circostanza aggravante relativa allo sfruttamento dei minori deve essere considerata un’ipotesi autonoma di reato perciò sottratta alla depenalizzazione; in altri termini, in tale fattispecie, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino a 6 volte.