Illegittimità del patto di prova in caso di pregressi rapporti di lavoro

Con sentenza n. 4635 del 9 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima l’apposizione della clausola contenente il patto di prova ed inserita in un contratto a tempo indeterminato, in quanto lo stesso dipendente aveva prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro per le medesime mansioni in forza di precedenti rapporti di lavoro a termine.

I Giudici di legittimità hanno ribadito che la funzione del patto di prova deve essere individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro: il datore di lavoro deve accertare le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, deve valutare l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.

Pertanto, il patto di prova deve considerarsi invalido ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le specifiche mansioni, in virtù di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore del medesimo datore di lavoro. Da ciò consegue che la ripetizione del patto di prova in occasione di un successivo contratto di lavoro tra le stesse parti, è ammissibile solo se essa risponda alla suddetta causa, permettendo al datore di lavoro di verificare sia le qualità professionali che il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione.