Obblighi di sicurezza, correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4502 dell’8 marzo 2016, ha affermato che gli obblighi di sicurezza, correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto impongono al datore di lavoro, una volta informato della incompatibilità o seria difficoltà da parte di un proprio dipendente a svolgere il lavoro presso un determinato reparto aziendale, di adottare le misure alternative e possibili al posto del licenziamento.

Nella specie, la Cassazione ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice che, trasferita presso il reparto pesce, aveva rifiutato di eseguire la prestazione lavorativa poiché allergica a tale prodotto.